L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
L’amministratore condominiale Come si è accennato, ogni qual volta il numero dei condomini è superiore a quattro, la nomina dell’amministratore condominale assume il carattere dell’obbligatorietà, tanto che, se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Salve le ipotesi indicate dall’art. 1131 c.c. e le elaborazioni giurisprudenziali conseguenti che legittimano ciascun condomino a chiedere la revoca dell’amministratore su provvedimento giudiziario (in seno a tali ipotesi spicca l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità compiute dall’amministratore), sia la nomina che, trascorso l’ordinario anno di durata della carica, la riconferma ovvero la revoca dello stesso richiedono l’approvazione di una maggioranza qualificata, dato che alla maggioranza numerica (ossia “per teste”) degli intervenuti all’assemblea si aggiunge la necessità di ottenere il consenso della metà dei millesimi degli appartenenti al condominio (cfr. art 1129 c.c.).
Per quanto concerne le attribuzioni dell’amministratore, esse sono di carattere prevalentemente esecutivo e alla conclusione di ciascun anno, a prescindere dalla sua riconferma, deve rendere il conto della sua gestione. Fermo restando quanto stabilito da leggi speciali e norme generali del diritto (specie in tema di mandato) e salva la possibilità di conferire all’amministratore altri incarichi e compiti specifici, attraverso il regolamento condominiale ovvero deliberazioni assembleari ad hoc, secondo quanto stabilito dall’art. 1130 c.c., costui è tenuto a:
eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.